Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito - ad iniziativa delle Organizzazioni Regionali Federalberghi, Faita, Fiavet, Fipe aderenti a Confcommercio Emilia Romagna e di Filcams Cgil Emilia Romagna, Fisascat-Cisl Emilia Romagna e UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna - l'Ente Bilaterale Unitario del Settore Turismo dell’Emilia Romagna, di seguito denominato E.B.U.R.T.
Statuto
In vigore dal 30 novembre 2016
L' E.B.U.R.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
(1) La durata dell’E.B.U.R.T. è a tempo indeterminato
E.B.U.R.T. ha sede in Bologna, via Tiarini 22.
(1) Sono Soci di E.B.U.R.T.
- FEDERALBERGHI Emilia Romagna;
- FIPE Emilia Romagna;
- FAITA Emilia Romagna;
- FIAVET Emilia Romagna;
- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna;
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna;
- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna
Nel caso di mancata presenza a livello regionale di una o più delle predette organizzazioni, potrà subentrare – in via transitoria – la competente organizzazione nazionale.
(2) La decadenza dal rapporto organizzativo con le organizzazioni nazionali di cui al comma precedente comporta la perdita dello status di socio di E.B.U.R.T. e il conseguente trasferimento dei relativi diritti in capo alla competente organizzazione nazionale.
(3) In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo.
(4) La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’associazione, né durante la vita dell’associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
(5) Le iniziative di cui all'articolo 6 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi contrattuali inderogabili e sono destinate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono le quote di cui al successivo articolo 7.
(6) In coerenza con gli obiettivi di cui sopra, le quote di cui al successivo articolo 7 sono canalizzate con le modalità definite dall'articolo 23 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni e sono destinate al finanziamento del livello territoriale (EBURT) e nazionale (EBNT).
(1) E.B.U.R.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
(2) A tal fine, E.B.U.R.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori di aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la riduzione dell’orario di lavoro, la sospensione e/o la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e) funzioni di assistenza volte a favorire l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, con la rete degli enti bilaterali territoriali e con il Sistema informativo lavoro;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli organismi paritetici;
i) funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e i fondi competenti;
l) l’istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali;
a tal fine, l'Osservatorio:
- programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
m) attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione;
n) attività di sostegno dei buoni vacanza;
o) tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.
(3) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi E.B.U.R.T. potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, previa apposita delibera dell’Assemblea.
(4) L’istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall’Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
(1) E.B.U.R.T. è finanziato da quote di assistenza contrattuale versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura e con il sistema di riscossione previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
(2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata unitamente a quella a proprio carico.
(1) Sono organi di E.B.U.R.T.:
- l'Assemblea
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Comitato Direttivo
- il Collegio dei Sindaci
(1) L’Assemblea è composta da un rappresentante legale per ciascuno dei soci di cui all’articolo 5.
(2) Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:
- 12 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui 5 alla FEDERALBERGHI, 5 alla FIPE, 1 alla FAITA, 1 alla FIAVET;
- 12 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 4 alla FILCAMS-CGIL, 4 alla FISASCAT-CISL, 4 alla UILTuCS.
(1) Spetta all'Assemblea di:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare i componenti del Comitato Direttivo;
- eleggere il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- nominare due Sindaci effettivi e i relativi supplenti;
- approvare i regolamenti interni di E.B.U.R.T.;
- stabilire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi di E.B.U.R.T.;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- disciplinare con proprio regolamento l’attività dei Centri di Servizio;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
(1) L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
(2) L’Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell’Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
(3) La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.
(4) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente di E.B.U.R.T.
(6) L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai suoi componenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 9, e cioè almeno 13 voti.
(7) Ogni rappresentante in Assemblea può delegare altro rappresentante a sostituirlo per una specifica riunione dell’Assemblea. Non è ammessa la delega di un rappresentante di un’organizzazione sindacale dei lavoratori ad un rappresentante di un’organizzazione sindacale dei datori di lavoro e viceversa. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell’inizio della riunione.
(1) Il Presidente di E.B.U.R.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.
(2) Spetta al Presidente di E.B.U.R.T. di:
- rappresentare E.B.U.R.T. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
- sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.
(3) Il Presidente ha la firma sociale.
(1) Il Vice Presidente di E.B.U.R.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa.
(2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Il Comitato Direttivo si compone di 6 consiglieri, così ripartiti:
a) il Presidente di E.B.U.R.T.
b) il Vicepresidente di E.B.U.R.T.;
c) 2 consiglieri nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5;
d) 2 consiglieri nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5.
I componenti il Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. È però consentito all’Assemblea di provvedere alla sostituzione di uno o più consiglieri, in qualunque momento e per qualsiasi causa.
(1) Spetta al Comitato Direttivo di:
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse da E.B.U.R.T. e riferirne all’Assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi di E.B.U.R.T.;
- assumere le decisioni relative alla instaurazione ed alla cessazione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, nonché regolare il trattamento economico e normativo ad essi riferito;
- predisporre i regolamenti interni dell'E.B.T. e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse di E.B.U.R.T.;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle quote di cui all’articolo 7;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
(1) Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
(2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a 24 ore e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo purché sia certificabile l'avvenuta ricezione.
(3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente di E.B.U.R.T.
(5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno 4 componenti.
(6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno 4 componenti.
(7) Ciascun componente ha un voto.
(8) Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere i sindaci e può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'articolo 5.
(1) Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.
(2) I componenti il Collegio dei Sindaci devono essere persone estranee all’Assemblea. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti.
(3) Il presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea, su proposta congiunta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5.
(4) I componenti il Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
(5) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
(6) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi di E.B.U.R.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
(7) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
(8) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(9) I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.
(1) Le disponibilità di E.B.U.R.T. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
(2) Costituiscono, inoltre, disponibilità di E.B.U.R.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio di E.B.U.R.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
(3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio di E.B.U.R.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
(4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio di E.B.U.R.T. è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
(5) I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio di E.B.U.R.T. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
(6) E’ fatto espresso divieto durante la vita dell’ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
(7) In caso di scioglimento per qualsiasi causa di E.B.U.R.T. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni dell’assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
(1) Per le spese di impianto e di gestione, E.B.U.R.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18.
(2) Le risorse dell’E.B.T. sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.
(3) Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
(1) Gli esercizi finanziari di E.B.U.R.T. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione di E.B.U.R.T. e del bilancio preventivo.
(2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il Presidente del collegio dei Sindaci trasmette bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, entro dieci giorni dall'approvazione, al Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ed alle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5 del presente Statuto.
(1) La messa in liquidazione di E.B.U.R.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5 nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
(2) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all’articolo 5 provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale di Bologna.
(3) Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione di E.B.U.R.T. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
(4) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni dell’assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
(1) Qualunque modifica al presente statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta concordemente dalle Organizzazioni di cui all'articolo 5, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e deliberata dall'Assemblea di E.B.U.R.T., con votazione a maggioranza di due terzi dei voti dell'Assemblea stessa.
(1) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché del regolamento, è deferita all'esame della Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.