DESTINATARI
Aziende che non possono fruire di ammortizzatori sociali, in caso di allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali a livello territoriale, che determini la contrazione dell’attività aziendale
REQUISITI
Accordo sindacale con riconoscimento della rilevanza del cantiere, impegno a non ridurre l’organico né utilizzare lavoro somministrato; parere del CST
CONTRIBUTO
50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) applicabile anche ai PT non < 20h settimanali, fino ad un massimo di 90 gg. pro capite, compresa la parte contributiva a carico azienda.
SCADENZA
Entro 30 gg. dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale
COME FARE DOMANDA
E' necessario accedere all’Area Riservata e compilare il modulo allegando copia dell'accordo sindacale.
ALTRE INFORMAZIONI E DETTAGLIO
Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell'allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo a livello territoriale, che determini la contrazione dell’attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si possa procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale a una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali) e per un massimo di 90 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d’organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato, EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa, compresa la parte contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nei limiti dei fondi a tal fine destinati.
Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori e saranno assoggettati alle ritenute contributive e fiscali.
L’azienda deve trasmettere al CST EBURT copia dell’accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.
Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l’azienda trasmette ad EBURT la copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l’avvenuta anticipazione del contributo.
Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBURT si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all’avvio della sospensione e/o riduzione orario.
EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d’imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell’azienda in caso di inadempienza.
In caso di incompletezza dei dati, l’azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruzione della domanda.